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Job Placement Area Aziende/Tirocini extracurriculari

Il tirocinio è uno strumento che ha la finalità di agevolare le scelte professionali dei neolaureati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per l’azienda, invece, si tratta di un’opportunità che consente di conoscere e formare sul campo una risorsa che potrà successivamente essere inserita in organico.

Ai sensi della normativa in vigore nella Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41), possono svolgere tirocini formativi e di orientamento extracurriculari solo laureati (laurea triennale, magistrale, specialistica) entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

Ai tirocinanti spetta un’indennità di partecipazione mensile di 300€ lordi, corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo è destinato ad aumentare proporzionalmente in base all’impegno del tirocinante fino ad arrivare a 600 € mensili nel caso in cui esso sia pari a 40 ore settimanali.

Le leggi regionali fissano un limite al numero di tirocinanti che un'azienda può ospitare contemporaneamente in proporzione al numero dei dipendenti. La legge della Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911; LR 34/08 artt. 38 - 41) fissa i seguenti limiti numerici, calcolati in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell’impresa:

a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, un tirocinante;

b) le unità operative con non più di cinque dipendenti, un tirocinante;

c) le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

d) le unità operative con ventuno o più dipendenti, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.

L'attivazione di tirocini extracurriculari non è ammesso:

a) nelle imprese che abbiano in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate;

b) nei confronti delle persone disabili ai sensi dell’art. 1 della L. 68/1999, qualora l’azienda abbia in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa mansione.

Ai tirocinanti sono garantite le seguenti coperture assicurative di legge, a carico dell’Università:

  1. Per i danni subiti in caso di invalidità permanente o morte: assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (presso INAIL) ex gestione per conto dello Stato in base ai seguenti decreti: D.P.R.. 10.10.96 n. 567 e D.P.R. 09.04.99 n. 156.
  2. Per i danni arrecati a terzi (Responsabilità civile): assicurazione stipulata presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Sarà cura dell’Azienda/Ente ospitante predisporre ogni cautela e garanzia rispetto alle condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, nonché informare il tirocinante rispetto alla prevenzione antinfortunistica.


Per attivare un tirocinio extracurriculare consultare la pagina dedicata.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024 15:40

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